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RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DEL CHINESIOLOGO
Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.36 - in vigore dal 01/01/2023
Art. 41 Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport 1. Al fine del corretto svolgimento delle attivita' fisico motorie, anche di livello agonistico, e della tutela del benessere nonche' della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport. 2. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo di base e' necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attivita' motorie e sportive (classe L-22). L'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto: a) la conduzione, gestione e valutazione di attivita' motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di eta' attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) la conduzione, gestione e valutazione di attivita' per il miglioramento della qualita' della vita mediante l'esercizio fisico, nonche' di personal training e di preparazione atletica non agonistica. 3. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate e' necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate (classe LM-67). L'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione e l'attuazione di programmi di attivita' motoria finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d'eta' e in diverse condizioni fisiche; b) l'organizzazione e la pianificazione di particolari attivita' e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualita' della vita mediante l'esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza fisica; d) la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attivita' motorie adattate in persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate. 4. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo sportivo e' necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68). L'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto: a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attivita' di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e societa' sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra. 5. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di manager dello sport e' necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita' motorie (classe LM-47). L'esercizio dell'attivita' professionale di manager dello sport ha per oggetto: a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi; b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attivita' motorie, anche ludico-ricreative; c) l'organizzazione, in qualita' di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative. 6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate di cui al comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager dello sport di cui al comma 5. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport. 8. L'attivita' del chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate e del chinesiologo sportivo puo' essere svolta anche all'aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle attivita' eseguite presso le «palestre della salute», ove istituite, per l'offerta di programmi di attivita' fisica adattata e di esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista. 9. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi e delle palestre della salute.
Art. 42
Assistenza nelle attivita' motorie e sportive
1. I corsi e le attivita' motorie e sportive offerti all'interno di
palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del
pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di
quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un
chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui
nominativi deve essere data adeguata pubblicita'.
2. Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato
dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge
7 febbraio 1958, n. 88, recante Provvedimenti per l'educazione
fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo
8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti
superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e di corsi
di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17,
comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di
studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato
italiano.
3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei
requisiti previsti per le singole attivita' motorie e sportive dalle
relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive
Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e
dal CIP.
4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:
a) le attivita' sportive agonistiche disciplinate dalle
Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o
dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
b) le attivita' motorie a carattere ludico ricreativo non
riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra
cui il ballo e la danza, nonche' le attivita' relative a discipline
riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino
attivita' motorie.
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai
trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente
competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a
un massimo di 10.000,00 euro.
6. Nelle strutture in cui si svolgono le attivita' motorie e
sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di
primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di
adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del
certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).